PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica celebra nell'anno 2011 il 150o anniversario dell'Unità d'Italia.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Comitato nazionale con il compito di definire il programma delle manifestazioni nazionali, di attivarne, curarne e coordinarne la realizzazione e di disporre in ordine al loro finanziamento, avvalendosi delle disponibilità di cui all'articolo 3.
      3. Il Comitato nazionale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal direttore della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, da tre storici nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai coordinatori dei comitati «Sardegna 2011» e «Torino 2011» e dal presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
      4. Entro il 31 dicembre 2010, il Comitato nazionale approva un programma di celebrazioni, tenendo conto delle proposte dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 2. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

      1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 1 cura e promuove la formazione di comitati regionali incaricati di definire e realizzare le manifestazioni e le celebrazioni in occasione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia a livello regionale e

 

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locale. A tale fine il Comitato può avvalersi delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.